| Legislazione |
Legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dallinquinamento" (legge Merli)
La legge Merli, abrogata con lapprovazione del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., dettava le norme per la tutela delle acque dallinquinamento assegnando allo Stato i compiti generali di indirizzo e coordinamento e, in particolar modo, lemanazione di norme tecniche generali (tra cui si ricorda la Delibera del CM 4 febbraio 1977), e delegando alle Regioni lemanazione di norme integrative. Tale legge assegnava ai singoli enti Regione, Provincia e Comune attività e deleghe ben precise.
D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 "Attuazione della direttiva CEE n.75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile"
Tale normativa, abrogata dallart. 63 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., individuava per le acque superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione tre categorie Al, A2, A3, cui corrispondono, per le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, i valori limite indicati nel D.P.R.. In funzione della categoria nella quale le acque dolci superficiali sono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti gli opportuni trattamenti indicati nel D.P.R..
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dellart. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"
La norma (superata quando il D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 sarà a regime), stabilisce i requisiti di qualità per le acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita, ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa e la protezione delle risorse idriche. In particolare, i requisiti di qualità delle acque sono definiti in base sia a valori di concentrazione massima ammissibile (che non può essere superata) sia mediante valori guida che costituiscono gli obiettivi a cui tendere.
Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i. "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 L. 319/76)"
Legge ancora in vigore per gli scarichi delle pubbliche fognature inferiori ai 2000 abitanti equivalenti (A.E.) in attesa dellapprovazione di una nuova Legge Regionale in recepimento di quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e s.m.i. (art. 62 comma 8: "le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con lart. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino alladozione di specifiche normative in materia"). La legge sancisce lobbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per tutti gli scarichi civili se canalizzabili in meno di 100 metri dallapposito punto di allacciamento.
Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali"
E la norma di riferimento per le autonomie locali; prevede il riassetto e la riorganizzazione delle stesse, nonché compiti, responsabilità e competenze. Abrogata dallart. 274 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali" che riprende le indicazioni della legge 142/90.
Legge 5 gennaio 1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche" (legge Galli)
Tale normativa si pone come punto di riferimento nella disciplina dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione. Il principio ispiratore della legge Galli risiede nel concetto di gestione integrata del servizio che deve essere condotto secondo i moderni criteri di gestione industriale. Per la realizzazione di tale obiettivo si pone, come premessa fondamentale, una dimensione territoriale sufficientemente ampia ed un conseguente superamento della attuale frammentazione, in maniera tale da poter realizzare quelle economie di scala che consentono di razionalizzare ed ottimizzare la gestione del servizio. Di conseguenza i servizi di gestione verranno unificati, in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, sotto un Ente Gestore che sarà responsabili dellintero ciclo delle acque.
Gli investimenti per migliorare e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie per lerogazione del servizio vanno coperti da un adeguato meccanismo tariffario senza alcun sussidio governativo. A tale onere, che deve essere sopportato dallutente, è collegato la presenza di limiti imposti allincremento di tariffa, che discende da una definizione di obiettivi di qualità, livelli minimi di servizio, stabiliti dallAutorità dambito in rappresentanza dellutenza.
Legge 109/94 e s.m.i. nonché D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
Costituiscono un riferimento per le attività di progettazione e realizzazione dei lavori pubblici.
D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
Il decreto definisce, ai sensi dellart. 4, comma 1, della legge 36/94, le metodologie ed i criteri a cui attenersi a completamento ed integrazione delle norme già delineate nella richiamata legge. In particolare sono espresse le linee e le direttive generali inerenti il censimento della risorsa idrica, ai fini di un bilancio della stessa, onde individuare gli squilibri ed assicurare e programmare lequilibrio tra disponibilità e fabbisogni, tenuto conto della priorità duso per il consumo umano. Le soluzioni da adottare devono essere individuate secondo criteri di efficienza sotto il profilo economico-sociale e verificate con tecniche di analisi costi-benefici. Il D.P.C.M. fornisce i criteri a cui deve attenersi il Gestore del servizio idrico integrato; questi devono basarsi su principi di efficienza, efficacia ed economicità e il Gestore dovrà garantire i livelli minimi dei servizi riportati dal decreto stesso.
D.M. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".
Costituisce la norma a cui lAutorità dambito deve fare riferimento per la determinazione della tariffa reale media in conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale (Piano dambito). Lambito determina la tariffa reale media del primo esercizio, e di quelli successivi, sulla base delle indicazione fornite nel D.M., in cui il legislatore definisce il concetto e lapplicazione di "limite di prezzo", inteso come indice percentuale di incremento annuale massimo consentito della tariffa reale media. Il metodo normalizzato prevede che in ciascun anno del Piano la tariffa reale media venga calcolata come rapporto tra i costi al numeratore (costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito) ed il volume erogato al denominatore, confrontando poi tale valore con la tariffa reale media dellanno precedente al fine di verificare il rispetto del limite di prezzo.
Decreto 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"
Il Regolamento ha come oggetto i criteri e metodi in base a cui valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature; inoltre pone le linee guida per leffettuazione delle rilevazioni ed organizzazione del relativo sistema di monitoraggio e per la stesura dei rapporti annuali sulle perdite che il gestore deve trasmettere al Ministero di LL.PP. Lo stesso Regolamento impone che, dallesito dei bilanci dei volumi, il gestore procederà ad una specifica campagna di ricerca perdite al fine di ridurre lo spreco di risorsa (rete dacquedotto) o linquinamento dellambiente (rete fognaria).
L.R. Regione Piemonte 20 gennaio 1997. n. 13 "Delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per lorganizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.
Tale legge detta, per la Regione Piemonte, i limiti territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali, ne disciplina la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti in ciascun ambito e detta termini e procedure per lorganizzazione del servizio idrico integrato. In particolare prevede allart. 4 che gli Enti Locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane e dei Presidenti delle Province, denominata "Autorità dambito". A tal fine gli stessi Enti Locali stipulano apposita convenzione. La Provincia, a cui appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dellambito, ha le funzioni di coordinamento ai fini della sottoscrizione della convenzione.
Circolare 24 febbraio 1998 n. 105/UPP "Nota esplicativa al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base al quale valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature".
Si tratta di note esplicative ed integrative al metodo dì calcolo illustrato nel Regolamento di cui al punto precedente.
D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato".
Tale documento costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato (SII), al fine di favorirne ladozione da parte dei soggetti gestori. Nel quadro degli aspetti generali della carta, individuati da detto D.P.C.M., viene evidenziato il fatto che i contenuti della carta costituiscono elemento di valutazione da parte dellAutorità concedente del servizio al momento dellaffidamento o del rinnovo del SII, al gestore. La carta fissa principi e criteri per lerogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Nello stesso D.P.C.M. si evidenzia, inoltre, lobbligo del gestore di adottare un Sistema di Qualità quando lutenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema deve essere allegato alla Convenzione ed è redatto conformemente alle norme della serie UNI 29000. Lobbligo per il gestore di adottare tale Sistema era già stato previsto al par. 8.4.11 del D.P.C.M. 4/3/1996.
Decreto legislativo 152/99 di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione della acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
Il decreto individua nel corpo idrico ricettore lelemento in base al quale definire il livello di trattamento a cui il refluo deve essere sottoposto prima dello scarico finale e definisce il concetto di "aree sensibili" e "aree meno sensibili". In particolare stabilisce che per le aree sensibili occorre prevedere un "trattamento più spinto" mentre in ambienti meno sensibili potrebbe essere sufficiente un trattamento di tipo primario. Inoltre individua i limiti di emissione degli scarichi idrici per gli impianti superiori ai 2000 A.E. (abitanti equivalenti) , distinguendo tra scarichi in corpi dacqua superficiali e scarichi su suolo, mentre per gli impianti inferiori ai 2000 A.E. auspica il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.
In base a tale decreto la conformità dello scarico può essere valutata o secondo un limite di emissione legato alla concentrazione oppure secondo un limite di emissione legato alla percentuale di riduzione della carica inquinante tra lingresso e luscita dellimpianto. Per quanto riguarda la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, la norma prevede che le Regioni, su proposta delle Autorità dambito, individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto e vieta linsediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di attività che possono danneggiare la risorsa nelle zone di rispetto.
Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano ed individua i requisiti minimi che tali acque devono avere. Inoltre stabilisce che i requisiti minimi devono essere rispettati, per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, prevedendo altresì che il Gestore del servizio abbia adempiuto agli obblighi del decreto quando i valori di parametro sono rispettati al punto di consegna quale punto di delimitazione tra limpianto di distribuzione domestico e la rete di distribuzione esterna. Le acque destinate al consumo umano devono essere conformi ai nuovi parametri entro il 25 dicembre 2003.
Attribuisce alle Autorità dambito, dintesa con lASL interessata e con il Gestore, il compito di individuare, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati, le cause della non conformità e di indicare i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità. Il decreto prevede che le acque destinate al consumo umano siano conformi ai nuovi parametri entro il 25 dicembre 2003.
Art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge
finanziaria 2002).
"Norme in materia di servizi pubblici locali".
Lart. 35 al comma 1 sostituisce integralmente lart. 113 del Testo Unico delle leggi sullordinamento degli EELL di cui al D.Lgs. 267/00. La disciplina dei servizi pubblici di rilevanza industriale viene modificata in modo sostanziale, stabilendo che lerogazione del servizio avviene in regime di concorrenza e con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso lespletamento di gare ad evidenza pubblica.
E introdotto un periodo transitorio, salvo le discipline di settore, in base al quale le attuali concessioni rilasciate con procedure diverse dallevidenza pubblica, cessano non prima di 3 anni e non oltre 5. Inoltre entro 1° luglio 2003 (18 mesi dallapprovazione della finanziaria), in alternativa alla gara, le Autorità dambito "possono affidare il servizio idrico integrato a società di capitale partecipate unicamente da EELL che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale" per un periodo non superiore a quello massimo di cui sopra. Entro due anni dallaffidamento, gli EELL azionisti dellaffidataria cedono almeno il 40% del capitale a soggetti privati mediante gara ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dellaffidamento del servizio.
Infine è chiarito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali resta in capo agli EELL; a tale proposito sono introdotte prescrizioni per la disciplina degli aspetti correlati alla proprietà immobiliare.
Principali normative attinenti in modo diretto o indiretto al servizio idrico integrato che nel tempo si sono susseguite.
Link utili per trarre i testi delle leggi:
www.parlamento.it
www.camera.it
www.minambiente.it
www.llpp.it
www.gazzettaufficiale.it
www.leggiitaliane.it
leggi regionali Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it
www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it