Legislazione  
Principali normative attinenti in modo diretto o indiretto
al servizio idrico integrato che nel tempo si sono susseguite
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Legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento" (legge Merli)

La legge Merli, abrogata con l’approvazione del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., dettava le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento assegnando allo Stato i compiti generali di indirizzo e coordinamento e, in particolar modo, l’emanazione di norme tecniche generali (tra cui si ricorda la Delibera del CM 4 febbraio 1977), e delegando alle Regioni l’emanazione di norme integrative. Tale legge assegnava ai singoli enti Regione, Provincia e Comune attività e deleghe ben precise.

 

D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 "Attuazione della direttiva CEE n.75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile"

Tale normativa, abrogata dall’art. 63 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., individuava per le acque superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione tre categorie Al, A2, A3, cui corrispondono, per le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, i valori limite indicati nel D.P.R.. In funzione della categoria nella quale le acque dolci superficiali sono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti gli opportuni trattamenti indicati nel D.P.R..

 

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"

La norma (superata quando il D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 sarà a regime), stabilisce i requisiti di qualità per le acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita, ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa e la protezione delle risorse idriche. In particolare, i requisiti di qualità delle acque sono definiti in base sia a valori di concentrazione massima ammissibile (che non può essere superata) sia mediante valori guida che costituiscono gli obiettivi a cui tendere.

 

Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i. "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 L. 319/76)"

Legge ancora in vigore per gli scarichi delle pubbliche fognature inferiori ai 2000 abitanti equivalenti (A.E.) in attesa dell’approvazione di una nuova Legge Regionale in recepimento di quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e s.m.i. (art. 62 comma 8: "le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l’art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di specifiche normative in materia"). La legge sancisce l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per tutti gli scarichi civili se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento.

 

Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali"

E’ la norma di riferimento per le autonomie locali; prevede il riassetto e la riorganizzazione delle stesse, nonché compiti, responsabilità e competenze. Abrogata dall’art. 274 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" che riprende le indicazioni della legge 142/90.

 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche" (legge Galli)

Tale normativa si pone come punto di riferimento nella disciplina dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione. Il principio ispiratore della legge Galli risiede nel concetto di gestione integrata del servizio che deve essere condotto secondo i moderni criteri di gestione industriale. Per la realizzazione di tale obiettivo si pone, come premessa fondamentale, una dimensione territoriale sufficientemente ampia ed un conseguente superamento della attuale frammentazione, in maniera tale da poter realizzare quelle economie di scala che consentono di razionalizzare ed ottimizzare la gestione del servizio. Di conseguenza i servizi di gestione verranno unificati, in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, sotto un Ente Gestore che sarà responsabili dell’intero ciclo delle acque.

Gli investimenti per migliorare e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie per l’erogazione del servizio vanno coperti da un adeguato meccanismo tariffario senza alcun sussidio governativo. A tale onere, che deve essere sopportato dall’utente, è collegato la presenza di limiti imposti all’incremento di tariffa, che discende da una definizione di obiettivi di qualità, livelli minimi di servizio, stabiliti dall’Autorità d’ambito in rappresentanza dell’utenza.

 

Legge 109/94 e s.m.i. nonché D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)

Costituiscono un riferimento per le attività di progettazione e realizzazione dei lavori pubblici.

 

D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

Il decreto definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 36/94, le metodologie ed i criteri a cui attenersi a completamento ed integrazione delle norme già delineate nella richiamata legge. In particolare sono espresse le linee e le direttive generali inerenti il censimento della risorsa idrica, ai fini di un bilancio della stessa, onde individuare gli squilibri ed assicurare e programmare l’equilibrio tra disponibilità e fabbisogni, tenuto conto della priorità d’uso per il consumo umano. Le soluzioni da adottare devono essere individuate secondo criteri di efficienza sotto il profilo economico-sociale e verificate con tecniche di analisi costi-benefici. Il D.P.C.M. fornisce i criteri a cui deve attenersi il Gestore del servizio idrico integrato; questi devono basarsi su principi di efficienza, efficacia ed economicità e il Gestore dovrà garantire i livelli minimi dei servizi riportati dal decreto stesso.

 

D.M. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".

Costituisce la norma a cui l’Autorità d’ambito deve fare riferimento per la determinazione della tariffa reale media in conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale (Piano d’ambito). L’ambito determina la tariffa reale media del primo esercizio, e di quelli successivi, sulla base delle indicazione fornite nel D.M., in cui il legislatore definisce il concetto e l’applicazione di "limite di prezzo", inteso come indice percentuale di incremento annuale massimo consentito della tariffa reale media. Il metodo normalizzato prevede che in ciascun anno del Piano la tariffa reale media venga calcolata come rapporto tra i costi al numeratore (costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito) ed il volume erogato al denominatore, confrontando poi tale valore con la tariffa reale media dell’anno precedente al fine di verificare il rispetto del limite di prezzo.

 

Decreto 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"

Il Regolamento ha come oggetto i criteri e metodi in base a cui valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature; inoltre pone le linee guida per l’effettuazione delle rilevazioni ed organizzazione del relativo sistema di monitoraggio e per la stesura dei rapporti annuali sulle perdite che il gestore deve trasmettere al Ministero di LL.PP. Lo stesso Regolamento impone che, dall’esito dei bilanci dei volumi, il gestore procederà ad una specifica campagna di ricerca perdite al fine di ridurre lo spreco di risorsa (rete d’acquedotto) o l’inquinamento dell’ambiente (rete fognaria).

 

L.R. Regione Piemonte 20 gennaio 1997. n. 13 "Delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.

Tale legge detta, per la Regione Piemonte, i limiti territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali, ne disciplina la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti in ciascun ambito e detta termini e procedure per l’organizzazione del servizio idrico integrato. In particolare prevede all’art. 4 che gli Enti Locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane e dei Presidenti delle Province, denominata "Autorità d’ambito". A tal fine gli stessi Enti Locali stipulano apposita convenzione. La Provincia, a cui appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dell’ambito, ha le funzioni di coordinamento ai fini della sottoscrizione della convenzione.

 

Circolare 24 febbraio 1998 n. 105/UPP "Nota esplicativa al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base al quale valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature".

Si tratta di note esplicative ed integrative al metodo dì calcolo illustrato nel Regolamento di cui al punto precedente.

 

D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato".

Tale documento costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato (SII), al fine di favorirne l’adozione da parte dei soggetti gestori. Nel quadro degli aspetti generali della carta, individuati da detto D.P.C.M., viene evidenziato il fatto che i contenuti della carta costituiscono elemento di valutazione da parte dell’Autorità concedente del servizio al momento dell’affidamento o del rinnovo del SII, al gestore. La carta fissa principi e criteri per l’erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Nello stesso D.P.C.M. si evidenzia, inoltre, l’obbligo del gestore di adottare un Sistema di Qualità quando l’utenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema deve essere allegato alla Convenzione ed è redatto conformemente alle norme della serie UNI 29000. L’obbligo per il gestore di adottare tale Sistema era già stato previsto al par. 8.4.11 del D.P.C.M. 4/3/1996.

 

Decreto legislativo 152/99 di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione della acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Il decreto individua nel corpo idrico ricettore l’elemento in base al quale definire il livello di trattamento a cui il refluo deve essere sottoposto prima dello scarico finale e definisce il concetto di "aree sensibili" e "aree meno sensibili". In particolare stabilisce che per le aree sensibili occorre prevedere un "trattamento più spinto" mentre in ambienti meno sensibili potrebbe essere sufficiente un trattamento di tipo primario. Inoltre individua i limiti di emissione degli scarichi idrici per gli impianti superiori ai 2000 A.E. (abitanti equivalenti) , distinguendo tra scarichi in corpi d’acqua superficiali e scarichi su suolo, mentre per gli impianti inferiori ai 2000 A.E. auspica il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

In base a tale decreto la conformità dello scarico può essere valutata o secondo un limite di emissione legato alla concentrazione oppure secondo un limite di emissione legato alla percentuale di riduzione della carica inquinante tra l’ingresso e l’uscita dell’impianto. Per quanto riguarda la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, la norma prevede che le Regioni, su proposta delle Autorità d’ambito, individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto e vieta l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di attività che possono danneggiare la risorsa nelle zone di rispetto.

 

Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano ed individua i requisiti minimi che tali acque devono avere. Inoltre stabilisce che i requisiti minimi devono essere rispettati, per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, prevedendo altresì che il Gestore del servizio abbia adempiuto agli obblighi del decreto quando i valori di parametro sono rispettati al punto di consegna quale punto di delimitazione tra l’impianto di distribuzione domestico e la rete di distribuzione esterna. Le acque destinate al consumo umano devono essere conformi ai nuovi parametri entro il 25 dicembre 2003.

Attribuisce alle Autorità d’ambito, d’intesa con l’ASL interessata e con il Gestore, il compito di individuare, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati, le cause della non conformità e di indicare i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità. Il decreto prevede che le acque destinate al consumo umano siano conformi ai nuovi parametri entro il 25 dicembre 2003.

 

Art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002).
"Norme in materia di servizi pubblici locali".

L’art. 35 al comma 1 sostituisce integralmente l’art. 113 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EELL di cui al D.Lgs. 267/00. La disciplina dei servizi pubblici di rilevanza industriale viene modificata in modo sostanziale, stabilendo che l’erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza e con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare ad evidenza pubblica.

E’ introdotto un periodo transitorio, salvo le discipline di settore, in base al quale le attuali concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, cessano non prima di 3 anni e non oltre 5. Inoltre entro 1° luglio 2003 (18 mesi dall’approvazione della finanziaria), in alternativa alla gara, le Autorità d’ambito "possono affidare il servizio idrico integrato a società di capitale partecipate unicamente da EELL che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale" per un periodo non superiore a quello massimo di cui sopra. Entro due anni dall’affidamento, gli EELL azionisti dell’affidataria cedono almeno il 40% del capitale a soggetti privati mediante gara ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell’affidamento del servizio.

Infine è chiarito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali resta in capo agli EELL; a tale proposito sono introdotte prescrizioni per la disciplina degli aspetti correlati alla proprietà immobiliare.

Principali normative attinenti in modo diretto o indiretto al servizio idrico integrato che nel tempo si sono susseguite.


Link utili per trarre i testi delle leggi:

www.parlamento.it
www.camera.it

www.minambiente.it

www.llpp.it

www.gazzettaufficiale.it

www.leggiitaliane.it

leggi regionali Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it
www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it